La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con la sentenza n. 22644/13, depositata oggi 27 maggio, fa luce sulla guida in stato di ebrezza. Nello specifico, sottolinea che sono sufficienti i comportamenti tenuti dall’automobilista, il quale, ad esempio, non vuole collaborare al test etilometrico, per contestare il reato di guida sotto gli effetti dell’alcol. Questo porta a dire che può non essere necessario il test soffiando nell’etilometro per stabilire lo stato di ebrezza, quando ci sono segni evidenti dell’ubriacatura, che si possono manifestare, ad esempio, con la scarsa volontà di collaborare ai controlli.
La sentenza fa riferimento alla contestazione di un automobilista verso la condanna inflitta dai giudici di merito affermando che il rilievo del tasso alcolemico non aveva avuto esito a causa della sua incapacità di soffiare nell’apparecchio. La Cassazione, ha invece stabilito che pur in mancanza dell’accertamento mediante test, esiste la possibilità di desumere lo stato di ebrezza da elementi esclusivamente sintomatici.
Immagine da dallascarcrash.com
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