La fattura elettronica carburante obbligatoria, è il nuovo adempimento che scatta dal 1° luglio 2018 per effetto della Legge di Bilancio 2018 prima cioè dell’obbligo fattura elettronica free tax shopping e dell’obbligo fattura elettronica tra privati dal 2019.
Cosa prevede?
In particolare l’articolo 1, comma 920, L. 205/2017 della cd. legge di Bilancio 2018, ha previsto che “Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”.
Per cui dal 1° luglio 2018 scatta l’obbligo fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione qualora siano effettuate da titolari di partita Iva.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica carburante dal 1° luglio però non scatta per tutte le cessioni di benzina, carburanti e lubrificanti ma solo per quelle operazioni ove l’acquirente informi il rivenditore che l’acquisto è stato eseguito nell’esercizio dell’attività di impresa, arte o professione.
In caso contrario, l’operazione effettuata da privato, per cui al di fuori della propria attività, è trasmessa dal rivenditore per via telematica all’Agenzia delle Entrate tramite i corrispettivi elettronici.
Saranno esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti nel regime forfettario e nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, l’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica al settore carburanti rispetto all’obbligo generalizzato previsto dal 1° gennaio 2019 non riguarderà, ad esempio, le spese di cessione di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari o utensili da giardinaggio.
In tali casi, fino al 1° gennaio 2019, la deduzione del costo e la detrazione IVA sarà richiedibile previa compilazione della scheda carburante.
Le agevolazioni sui costi auto relativi ai carburanti per motori saranno invece riconosciute soltanto previa compilazione della fattura elettronica, che dovrà essere emessa secondo le regole ordinarie. Non sarà necessario riportare nel documento la targa dell’auto o il modello.
Nel caso di più operazioni da esporre in un’unico documento in cui soltanto alcune sono soggette ad obbligo di fattura elettronica sarà obbligatorio utilizzare tale modalità per tutte le spese documentate e sostenute.
Modalità di pagamento
Per beneficiare della detrazione IVA e della deduzione della spesa carburante sarà necessario effettuare i pagamenti con i metodi individuati dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 4 aprile 2018.
Spazio a tutte le modalità di pagamento ad esclusione del contante, sia per la deduzione del costo che per la detrazione IVA.
Assegni, buoni benzina, carte carburante, così come ovviamente bancomat o carte di credito; le agevolazioni sui costi auto sostenute dai titolari di partita IVA saranno subordinate al pagamento in forma tracciabile e all’emissione della fattura elettronica.
Fanno eccezione i rifornimenti presso le cosiddette pompe bianche: nel caso in cui il buono o la carta carburante preveda la possibilità di acquistare carburante presso le cosiddette pompe bianche oppure consenta l’acquisto di più beni e servizi, si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad IVA secondo quanto previsto dal decreto IVA all’articolo 2, comma 3, lettera a).
Abolizione scheda carburante 2018
Come previsto dalla nuova legge di Bilancio 2018, oltre al nuovo obbligo della fatturazione elettronica, è abolita la scheda carburante dal 1° luglio 2018 perché sostituita dall’obbligo per i soggetti titolari di partita IVA di pagare gli acquisti di carburante solo con pagamenti tracciabili: carte di credito, carte di debito o carte prepagate.
L’intento del governo con queste due disposizioni inerenti l’obbligo fattura elettronica carburante e l’abolizione scheda carburante, è quello di ridurre le violazioni in merito all’autocertificazione dei costi dei carburanti, ed è per questi motivi che dal 1° luglio 2018 la deduzione dei costi benzina e la detraibilità dell’IVA spese carburante, potranno essere effettuate solo in presenza di pagamenti tracciabili. A tale proposito l’Agenzia delle Entrate nella circolare 8/E del 30 aprile 2018, chiarisce che ai fini di detraibilità IVA e deducibilità spese carburanti, continuano ad applicarsi le regole previste dal Dpr 444/1997, ossia la scheda carburante anche se abolita dal 1° luglio 2018 o alternativamente, la fattura elettronica emessa tramite SdI, Sistema di Interscambio.
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